Il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi presentati da aziende e associazioni dei settori farmaceutico e cosmetico contro le disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) contenute nella revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD, 2024/3019).

Con ordinanze emesse il 18 febbraio, il Tribunale – che è il grado inferiore dei due organi che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea − ha stabilito che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un interesse individuale, requisito essenziale per poter impugnare un atto legislativo dell’Unione dinanzi ai giudici europei. Poiché la direttiva non nomina né prende di mira direttamente le imprese coinvolte, i ricorsi non soddisfano le condizioni di ricevibilità previste dal diritto dell’UE.

In un comunicato, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) una delle ricorrenti, ribadisce il proprio impegno a far rispettare i princìpi fondamentali del diritto UE, come quelli del “chi inquina paga”, della non discriminazione e della proporzionalità, e annuncia che continuerà a contestare la direttiva sulle acque reflue urbane, ritenendo che l’attuale struttura violi questi princìpi.

I ricorsi contro il finanziamento del trattamento quaternario

Le azioni legali, presentate nel marzo 2025, miravano a contestare il meccanismo di finanziamento della nuova fase di trattamento quaternario introdotta dalla direttiva. Questo livello aggiuntivo di trattamento ha l’obiettivo di rimuovere un ampio spettro di microinquinanti tra cui residui farmaceutici e ingredienti cosmetici dalle acque reflue urbane e comporterà costi aggiuntivi rilevanti per i gestori degli impianti.

Le organizzazioni industriali avevano messo in discussione sia la proporzionalità del regime EPR sia la valutazione d’impatto della Commissione europea, ritenendo eccessiva e insufficientemente giustificata l’attribuzione dei costi ai loro settori. EFPIA ricorda che “parallelamente, l'Irish Pharmaceutical Healthcare Association sta portando avanti la sua causa presso l'Alta Corte irlandese, chiedendo il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per una pronuncia pregiudiziale sulla validità della direttiva UWWTD. L'ordinanza del Tribunale chiarisce che i tribunali nazionali dovrebbero rinviare tali questioni alla CGUE in caso di dubbi sulla validità di una direttiva”.

La responsabilità estesa del produttore entra nel settore idrico

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, nella sua ultima versione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 12 dicembre 2024, impone ai produttori di farmaci e cosmetici di coprire almeno l’80% dei costi aggiuntivi legati al trattamento quaternario. La misura attua il principio del “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Secondo la Commissione, i settori farmaceutico e cosmetico sono responsabili della maggior parte dei microinquinanti rilevati nelle acque reflue urbane. La direttiva conclude che un sistema di EPR rappresenta lo strumento più appropriato per internalizzare i costi ambientali, limitare l’impatto finanziario su consumatori e autorità pubbliche e incentivare lo sviluppo di prodotti meno inquinanti.

UWWTD, il quadro UE più ambizioso per la protezione delle acque reflue

Adottata per la prima volta nel 1991, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) rappresenta da oltre trent’anni un pilastro della politica europea delle acque, tutelando ecosistemi acquatici e salute umana dagli impatti degli scarichi urbani. La versione del 2024 innalza in modo significativo il livello di ambizione, integrando un approccio One Health e introducendo requisiti di trattamento più stringenti per affrontare l’inquinamento emergente.

La revisione della UWWTD è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Gli stati membri devono trasporre la direttiva nel diritto nazionale entro il 31 luglio 2027, mentre gli obblighi EPR diventeranno operativi a livello nazionale entro il 31 dicembre 2028.

 

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