Siamo in una fase cruciale del negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 dell'Unione Europea, e il 15 luglio la Commissione ha pubblicato un concept paper che anticipa come intende applicare il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) nel prossimo bilancio pluriennale. Il documento è in consultazione e le linee guida definitive saranno adottate entro il 1° gennaio 2027. In questa fase gli stati membri stanno quindi definendo le proprie posizioni negoziali e possono influenzare il testo finale attraverso osservazioni tecniche e politiche.
Temendo che l'Italia possa schierarsi a favore di un indebolimento del DNSH, 13 associazioni hanno pubblicato oggi, 30 luglio, una lettera aperta al Governo italiano che abbiamo deciso di riportare qui di seguito in versione integrale.
Gentile presidente del Consiglio, gentili ministri,
Le 13 organizzazioni della società civile italiana firmatarie di questa lettera − MIRA Network, WWF Italia, Fondazione Ecosistemi, Greenpeace Italia, Legambiente, ènostra, The Good Lobby Italia, CONCORD Italia, Kyoto Club, Laudato Si' Movement, T&E Italia, Coordinamento FREE, InformaGiovani - IGNet − Vi scrivono per sottolineare la necessità che il Governo sostenga il mantenimento del principio "non arrecare danno significativo" all'ambiente (do no significant harm, DNSH) come clausola orizzontale del prossimo bilancio europeo 2028-2034.
Il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato un concept paper che anticipa l'approccio che verrà adottato nelle linee guida sull'applicazione del principio nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale. Non è un passaggio tecnico secondario: da questa formulazione dipenderà, per l'intero periodo 2028-2034, quali investimenti potranno beneficiare automaticamente di fondi pubblici europei e quali invece saranno soggetti a verifica. Difendiamo il principio perché senza il DNSH il bilancio europeo perde la sua principale salvaguardia ambientale trasversale.
Insieme al target orizzontale del 35% di spesa per il clima e l'ambiente, il DNSH è lo strumento che impedisce al bilancio europeo di finanziare attività che arrecano un danno significativo all'ambiente. Metterlo in discussione come principio orizzontale significherebbe privare il prossimo QFP dell'unica clausola di salvaguardia trasversale a tutti i fondi, sia di applicazione nazionale che i fondi di cooperazione con i paesi terzi, in un momento in cui le garanzie ambientali andrebbero rafforzate, non rimosse, e i fondi pubblici dovrebbero andare a sostegno dell’ambiente, non danneggiarlo. Conosciamo gli oneri applicativi, ed è per questo che difendiamo il nuovo impianto proposto dalla Commissione.
In questi anni molte delle organizzazioni firmatarie hanno lavorato al fianco delle autorità regionali e locali responsabili dell'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR e dai fondi di coesione, e delle amministrazioni e degli operatori impegnati nelle politiche di cooperazione con i paesi terzi. Siamo quindi consapevoli degli oneri che l'applicazione del principio ha comportato in questo ciclo di programmazione, in particolare per le amministrazioni chiamate ad attuarlo.
Proprio per questo riteniamo che l'impostazione delineata dalla Commissione meriti il sostegno del Governo: risponde nella sostanza a quelle esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi che sono state sollevate a più riprese.
Le nostre ragioni sono le seguenti.
1. Un principio unico e orizzontale: meno frammentazione per le amministrazioni che gestiscono i fondi.
La proposta della Commissione europea prevede di sostituire alle molteplici linee guida di applicazione del DNSH in vigore fino ad ora (per il PNRR; per il Fondo sociale per il clima; per i fondi della politica di coesione, per InvestEU, e per la cooperazione NDICI e EFSD+) con un unico set di criteri per l'intero bilancio. Questo riduce la frammentazione e la duplicazione che hanno reso oneroso il sistema attuale, e ne facilita l’implementazione per le autorità locali e regionali e anche per gli Stati nazionali che devono materialmente assegnare e implementare i fondi.
Un quadro di criteri unico, stabile e prevedibile per l'intero periodo di programmazione riduce il rischio di contenzioso amministrativo e giurisdizionale legato a interpretazioni divergenti, rafforza la certezza giuridica per le imprese beneficiarie e consente una programmazione pluriennale più affidabile, senza dover rincorrere revisioni interpretative in corso di attuazione.
Si tratta di un guadagno di metodo che merita di essere difeso nel confronto negoziale, a prescindere dal contenuto specifico dei singoli criteri settoriali, negli interessi dei soggetti implementatori e nella difesa della semplificazione, per far sì che l’implementazione sia facilitata.
2. Solo alcune attività soggette al test: la tenuta del principio dipende dalla qualità dell'elenco
Un elemento centrale che emerge dalla consultazione è che il DNSH non si applicherà indistintamente a tutte le attività finanziabili, ma soltanto a un elenco esaustivo e predefinito di attività ritenute potenzialmente dannose, indicate dalla Commissione e collegate a specifici campi di intervento. Tutto ciò che non rientra in quell'elenco sarà considerato automaticamente conforme.
È un cambio di impostazione significativo rispetto al ciclo attuale: evita duplicazioni con il diritto ambientale europeo, riduce l'onere per beneficiari e amministrazioni e circoscrive l'applicazione del principio a un numero limitato di settori a maggiore impatto. Chi teme che il DNSH funzioni come un vincolo generalizzato sulla spesa europea può trovare in questa impostazione una risposta puntuale: il perimetro di applicazione è già stato sensibilmente ridotto, e non sussistono quindi le ragioni per continuare a chiedere l’eliminazione del principio.
Il DNSH definisce a cosa serve il bilancio europeo. I fondi comuni, limitati e contesi, devono andare dove producono il massimo beneficio di lungo periodo: alle infrastrutture che l'Italia userà ancora fra vent'anni senza doverle riconvertire, alle imprese che competeranno in un'economia decarbonizzata, ai territori che dovranno adattarsi a un clima già cambiato. Un'attività che arreca un danno significativo all'ambiente non risponde a nessuno di questi criteri, e non è per questo che gli Stati membri mettono in comune le proprie risorse.
Come società civile, però, riteniamo doveroso rimarcare che la limitazione del campo di applicazione del DNSH non è di per sé un elemento positivo. Questa impostazione si regge interamente sulla qualità dell'elenco: se un'attività potenzialmente dannosa non compare, sarà considerata conforme senza alcuna verifica. La presunzione di conformità automatica è accettabile solo se la lista è costruita su basi tecniche solide, copre effettivamente i settori a maggiore impatto ed è aggiornabile nel tempo. È necessaria una riflessione rigorosa su quali attività debbano essere sottoposte al test.
3. Poche risorse ai progetti migliori: indebolire il principio non aumenta i fondi per l'Italia, ne peggiora l'allocazione
Il bilancio europeo è, per definizione, limitato rispetto ai fabbisogni di investimento degli Stati membri, e ha natura diversa dai bilanci nazionali. Proprio per questo è cruciale che venga indirizzato in priorità solo a quelle attività che meglio riflettono i valori e gli interessi comuni europei e dei paesi partner, tra cui la salvaguardia del clima e dell’ambiente.
In questa cornice il DNSH funziona come criterio minimo di selezione: garantisce che risorse scarse vadano ai progetti che meritano il sostegno di fondi pubblici comuni, e non a quelli che il mercato o gli strumenti nazionali possono comunque sostenere. Indebolire il principio non aumenta di un euro le risorse a disposizione dell'Italia: ne peggiora soltanto l'allocazione, con costi che ricadranno sui territori e sulle imprese negli anni successivi.
Rispetto alle preoccupazioni più volte espresse che le regole ambientali europee non debbano ostacolare la competitività del sistema produttivo, riteniamo che non ci sia contrapposizione tra decarbonizzazione, tutela dell’ambiente e competitività: sono parte di un unico problema strategico, come indicato anche dal rapporto Draghi sulla competitività europea. Finanziare con risorse comuni infrastrutture ad alta intensità di carbonio espone imprese e territori italiani a costi di adeguamento e al rischio di infrastrutture obsolete prima della fine della loro vita utile, proprio negli anni in cui i principali concorrenti globali stanno elettrificando i propri sistemi produttivi.
4. Una finestra aperta per contribuire alla stesura delle linee guida è ancora a disposizione
Il concept paper pubblicato dalla Commissione e relativo alle linee guida di applicazione del principio nel prossimo QFP è un documento di consultazione: le linee guida finali, attese entro il 1° gennaio 2027, non sono ancora state definite nei dettagli operativi. Le amministrazioni nazionali dispongono quindi di una finestra concreta per contribuire alla definizione dei criteri settoriali, delle esenzioni e delle soglie quantitative con contributi tecnici tempestivi e puntuali.
Questa finestra può essere usata in due modi: portando a Bruxelles l'esperienza applicativa dell'amministrazione italiana e delle Regioni che conoscono meglio di chiunque le difficoltà del sistema attuale si ottengono criteri più chiari e più facili da applicare. Usandola invece per negoziare deroghe aggiuntive si riapre quella frammentazione che il nuovo impianto intende superare, con il risultato di restituire alle amministrazioni la complessità che oggi lamentano.
5. Il DNSH nel quadro negoziale complessivo
Va ricordato che il DNSH, per sua natura di clausola orizzontale applicata a una lista esaustiva e circoscritta di attività, incide su una parte limitata del negoziato complessivo sul QFP, che per l’Italia deve giocarsi su dossier prioritari quali la dimensione del bilancio, la tenuta della politica agricola comune, la politica di coesione, e la politica di cooperazione allo sviluppo. A tal riguardo ricordiamo che anche la recente comunicazione del Consiglio europeo con riferimento agli investimenti sostenuti con l’iniziativa Global Gateway sostiene il principio. Quindi, si tratta di un dossier che merita attenzione e rigore nel merito tecnico, nella consapevolezza che convive, nell’agenda negoziale italiana, con partite di più ampia portata finanziaria per il paese.
È proprio per questo che riteniamo non ci sia ragione, nell’interesse italiano, di investire capitale negoziale nell’indebolimento di una garanzia ambientale che vale poco in termini di margini di spesa e molto in termini di credibilità del paese e di qualità degli investimenti.
Vi chiediamo pertanto di:
1. Assumere in sede di Consiglio una posizione a favore del mantenimento del DNSH come clausola orizzontale del QFP 2028-2034, superando ogni ambiguità;
2. Non avanzare richieste di ulteriori esenzioni rispetto alla lista di attività definita dalla Commissione, né di estensione della clausola di "interesse pubblico prevalente";
3. Trasmettere alla Commissione, entro la chiusura della consultazione, un contributo tecnico italiano sui criteri settoriali e sulle soglie quantitative, elaborato con le amministrazioni, Regioni e le autorità di gestione che applicano il principio.
Su questi temi chiediamo la disponibilità a un incontro con i vostri uffici, per condividere l'esperienza applicativa maturata dalle organizzazioni firmatarie e contribuire alla definizione della posizione italiana prima della chiusura della consultazione.
Restiamo in attesa di un vostro riscontro e siamo a disposizione per concordare tempi e modalità del nostro incontro.
In copertina: foto di Antoine Schibler, Unsplash
