Dopo mesi di consultazioni, un lungo e complesso processo di elaborazione, lo scorso 5 agosto, in Conferenza unificata delle regioni, è stato approvato il Conto termico 3.0, con aggiornamento del DM 16 febbraio 2016. Con questo decreto il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aggiorna il meccanismo di incentivazione previsto per interventi di piccole dimensioni, con il fine di promuovere e incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.

La misura arriva in sostituzione della precedente versione che aveva sollevato perplessità, soprattutto in riferimento alla mancanza di adeguato sostegno per gli utenti residenziali. Il Global Status Report for Buildings and Construction 2024-2025, l'analisi UNEP sugli impatti globali di edifici e costruzioni, mostra che il settore pesa il 32% del consumo energetico globale e contribuisce al 34% delle emissioni globali di CO₂. A livello italiano, secondo ENEA, il patrimonio edilizio è il più grande consumatore di energia, rappresentando il 40% del consumo energetico e il 36% delle sue emissioni di gas a effetto serra.

Nondimeno, l’efficientamento energetico rimane un’urgenza con impatti importanti e per questo il MASE ha messo a disposizione una serie strumenti di incentivazione: tra questi le detrazioni fiscali, il conto termico e il sistema dei certificati bianchi.

La misura aggiornata del Conto termico 3.0 introduce novità e allarga la platea dei beneficiari, con un impegno di spesa annuo di 900 milioni, di cui 400 destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 per i privati. È il Gestore dei servizi energetici (GSE) il responsabile dell’attuazione del meccanismo, il quale ha tempo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per l’aggiornamento del portale per la presentazione delle richieste, quindi entro ottobre.

Requisiti per accedere al Conto termico 3.0

Le bozze e le anticipazioni indicano che possono accedere ai benefici le pubbliche amministrazioni, con edifici destinati a scuole, ospedali, comuni e altre amministrazioni pubbliche; soggetti privati e quindi i cittadini in tutte le forme giuridiche (proprietari, locatari, inquilini, comodatari e usufruttuari), i condomìni (ma solo per le parti comuni) e le aziende con titolarità dell’immobile.

La novità della nuova misura sta nell’introduzione anche degli enti del terzo settore come beneficiari, e cioè associazioni, ONLUS e fondazioni, che sono ora equiparate alle PA. Infine sono ammesse anche le realtà che promuovono l’uso delle energie rinnovabili, come le comunità energetiche rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo (queste ultime tramite un soggetto rappresentante).

Gli interventi ammissibili sono diversi a seconda della tipologia di appartenenza del richiedente. Per PA ed edifici non residenziali privati sono previsti interventi di isolamento termico delle superfici opache (come tetti, murature esterne, ma anche solai), la sostituzione degli infissi (sia chiusure trasparenti che persiane), l’installazione di sistemi di schermatura (quindi tende e sistemi di ombreggiamento), la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED, l’installazione di sistemi per Building Automation (e cioè tecnologie di gestione e controllo termico), la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza, l’installazione di pompe di calore (aria/acqua, geotermiche), la sostituzione di caldaie con stufe e termocamini a biomassa, l’installazione di solare termico (anche per solar cooling) e l’installazione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento.

In aggiunta, sono rese incentivabili nuove tipologie di intervento quali, ad esempio, gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Per i privati non sono ammessi interventi puramente di efficienza edilizia (come l’isolamento dell’involucro) ma si possono richiedere incentivi per impianti a fonti rinnovabili (pompe di calore, elettriche o a gas), caldaie e stufe a biomassa, impianti solari termici e solar cooling, sistemi ibridi a pompa di calore, scaldacqua a pompa di calore e piccoli impianti geotermici. Molti interventi sono ammessi solo se in sostituzione di un impianto preesistente, non per nuova installazione.

Come richiedere il Conto termico 3.0

Le domande devono essere presentate direttamente tramite il portale GSE, non appena la procedura informatica sarà aggiornata. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere una prenotazione dell’incentivo per verificare l’ammissibilità dell’intervento e bloccare le risorse, una sorta di studio di fattibilità. La misura riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili, che potrebbero arrivare fino al 100% per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti (scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero).

I privati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, senza possibilità di anticipo. L’accesso al portale richiede la documentazione tecnica degli impianti e le fatture di spesa. Per importi fino a 5.000 euro l’incentivo è corrisposto in un’unica rata.

Il Conto termico è un contributo diretto e non una detrazione fiscale, quindi è fruibile anche da chi non ha capienza IRPEF. Non è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla stessa spesa, ad esempio con il Superbonus, ma è possibile combinare più interventi nello stesso progetto.

Dario Di Santo, direttore di FIRE, la Federazione italiana per l’utilizzo razionale dell’energia e vicepresidente del Coordinamento FREE, ha espresso soddisfazione per le nuove misure portate da questo provvedimento, anche se auspica attenzione maggiore soprattutto per quelle fasce di popolazione con disponibilità finanziarie ridotte: “La terza edizione del conto termico introduce importanti novità in particolare per il settore privato non residenziale. Diventano infatti ammissibili gli interventi di efficientamento energetico prima riservati alla PA. Positiva anche l’introduzione di fotovoltaico e sistemi di accumulo come interventi trainati. Il settore residenziale rimane invece limitato alle fonti rinnovabili termiche e alla micro-cogenerazione. Questo è un limite per due motivi: l’assenza al momento di un incentivo adeguato in forma di detrazioni fiscali, su cui auspichiamo un intervento correttivo forte nella legge finanziaria, e le persone in condizioni di disagio economico, per cui uno schema come il Conto termico, con una linea dedicata, sarebbe più efficace”.

 

In copertina: immagine Envato