Nell’ordinamento italiano il danno ambientale è inteso come qualsiasi deterioramento, alterazione o compromissione significativa e misurabile delle risorse naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità) o dei servizi che tali risorse sono in grado di fornire alla collettività. La definizione ufficiale è quella contenuta nell’articolo 300 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), e non è cambiata: il riferimento normativo resta lo stesso e continua a costituire la base giuridica per l’intero sistema. Quello che sta cambiando, invece, sono le condotte che possono causare danni alle matrici ambientali e che sono contenute nei nuovi illeciti penali già previsti dalla legge 147/2025 (conversione del decreto c.d. Terra dei Fuochi).
Rilevanti nuovi illeciti sono anche contenuti nel recentissimo schema di decreto legislativo (trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2026) in attuazione della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. In questo scenario si inserisce anche la sentenza di primo grado del processo Miteni, emessa il 26 giugno 2025 dalla Corte d’Assise di Vicenza e le cui motivazioni sono state depositate il 17 dicembre 2025. Un caso che segna un precedente rilevante per i danni all’ambiente derivati da sversamenti di sostanze che ancora non hanno trovato una compiuta regolamentazione.
Per approfondire e conoscere le recenti evoluzioni normative che impattano sull’attività di impresa, abbiamo intervistato Angelo Merlin, avvocato penalista, docente di diritto penale dell’ambiente presso la Scuola di Ateneo dell’Università Cà Foscari di Venezia e vicepresidente di Assoreca.
Negli ultimi mesi il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla tutela penale dell’ambiente. Lo scorso 20 gennaio il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva UE 2024/1203, che impone agli stati membri un aggiornamento sostanziale del sistema penale ambientale. Quali ritiene siano le novità più rilevanti introdotte dalla legge 147/2025 e in che modo questo provvedimento ridefinisce il quadro della responsabilità penale in materia ambientale?
La legge 147/2025 ha integralmente riformato il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, modificando le fattispecie esistenti, sia nell’ambito del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale, TUA) che nel Codice penale, e introducendone di nuove, configurando la quasi totalità degli illeciti dello stesso TUA, antecedentemente di natura contravvenzionale (salvo l’articolo 256 bis), come ipotesi di delitto, sia in forma dolosa che colposa. Reati che sono stati introdotti anche quali presupposto della responsabilità da reato delle imprese (ai sensi del decreto legislativo 231/01) assieme ai delitti di impedimento del controllo e omessa bonifica. La novità più rilevante consiste, probabilmente, nell’estensione dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività economiche, qualora sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di questi enti possa agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per determinati reati ambientali. Questa misura era stata inizialmente ideata per elidere i contatti, le collusioni, le interferenze mafiose ma, nel corso degli anni e grazie all’ampliamento del catalogo dei reati presupposto, ha iniziato a essere utilizzata anche per altre fattispecie delittuose in contesti di business “a base lecita” e non per forza di natura associativa (ad esempio, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Ai fini dell’applicazione dell’istituto, l’"agevolazione" non richiede necessariamente un’attività illecita, potendo riferirsi ad attività economiche esercitate con modalità anche del tutto lecite da imprese che sono comunque in grado di offrire un contributo in favore dei soggetti pericolosi attraverso almeno una "obiettiva commistione d’interessi" tra le attività delittuose dell’agevolato e l’attività dell’impresa agevolante. Le relazioni agevolative tra l’attività economica e il soggetto sottoposto a procedimento penale potranno essere le più varie; si pensi, ad esempio, alla società che intrattiene rapporti di intermediazione dei propri rifiuti principalmente con la “persona pericolosa” (rischio ricorrente in questo settore).
La legge 147/2025 punisce penalmente anche condotte che possono provocare danni alle matrici ambientali?
Tutte le condotte di abbandono di rifiuti, gestione abusiva di rifiuti, discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti possono provocare danni all’ambiente. Rilevante notare come il legislatore abbia introdotto una circostanza aggravante speciale che inasprisce i riflessi sanzionatori collegati alla violazione dei precetti che riguardano l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, la combustione illecita di rifiuti e la spedizione illegale di rifiuti qualora “i fatti siano stati commessi nell’ambito di una attività di impresa o comunque di una attività organizzata”. Si tratta di una inedita circostanza a efficacia comune, in quanto comporta che il giudice aumenti il trattamento sanzionatorio di un terzo rispetto alla sanzione che avrebbe comminato per il reato commesso in assenza dell’aggravante. È altresì importante sottolineare l’introduzione del reato di omessa bonifica nel novero dei reati presupposto dalla responsabilità da reato delle imprese. Ricordo che il reato di omessa bonifica è una disposizione tesa a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo avente a oggetto un’attività di ripristino ambientale a fronte della presenza sul sito contaminato di sostanze nocive per l’ambiente e la salute pubblica.
Lei e l’avvocato Marco Tonellotto avete seguito da vicino il processo Miteni, concluso nel 2025 con una sentenza storica sui PFAS. In che modo questa sentenza, che ha riconosciuto la responsabilità degli ex dirigenti per disastro ambientale, avvelenamento delle acque e inquinamento ambientale, con condanne per un totale di 141 anni di carcere, è rilevante in tema di danno all’ambiente?
È bene iniziare a dire che si tratta di una sentenza di primo grado che è, quindi, soggetta alle impugnazioni previste dal codice di procedura penale. La Corte di Assise ha valorizzato molto le caratteristiche chimico-fisiche dei PFAS, ritenute decisive: estrema persistenza ambientale (sostanze non biodegradabili); mobilità in falda (si muovono facilmente nell’acqua); bioaccumulabilità negli organismi viventi. Queste caratteristiche, a giudizio della Corte, fanno sì che il danno ambientale non sia episodico ma progressivo, cumulativo e destinato a permanere nel tempo, anche a distanza di anni dallo sversamento. La Corte ha, altresì, considerato il dato territoriale come indice qualificante del danno ambientale in relazione a questi aspetti emersi in dibattimento: un plume di contaminazione esteso decine di chilometri quadrati; il coinvolgimento di numerosi acquedotti pubblici e la necessità di chiusura di pozzi, nuove captazioni, trattamenti avanzati dell’acqua potabile. In buona sostanza la Corte ritiene che il dibattimento di primo grado abbia dimostrato che l’ambiente danneggiato riguarda un intero ecosistema idrico.
Nella nuova legge 147/2025 il legislatore ha previsto strumenti di indagine “speciali” per contrastare la criminalità ambientale?
Per alcuni reati ambientali il legislatore ha previsto l’estensione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita da parte della polizia giudiziaria. Questa tipologia di arresto si risolve nella eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona (libertà costituzionalmente tutelata dall’art. 13, secondo comma secondo il quale solo in casi eccezionali di necessità e urgenza la polizia giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale) e si giustifica come misura immediata presupponendo lo stato di flagranza la contestualità eziologica, temporale e spaziale, tra il delitto e la privazione della libertà personale trovando concorrente giustificazione nella altissima probabilità (vicina alla certezza) della colpevolezza dell’arrestato che può essere indotta solo dalla diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare la speciale tecnica di investigazione definita come “operazione sotto copertura”, già affermata quale strumento cardine per la repressione di quei fenomeni criminali la cui emersione è normalmente ostacolata da forme di omertà e di protezione reciproca degli associati (esempio: narcotraffico, terrorismo, corruzione).
In copertina: Angelo Merlin
