Dal 2026 le emissioni incorporate nelle merci importate nell’Unione Europea non sono più solo un dato da comunicare alla Commissione. Diventano un costo da coprire acquistando e restituendo certificati CBAM. Il Carbon Border Adjustment Mechanism, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, è entrato in fase transitoria nell’ottobre 2023 con obblighi trimestrali di rendicontazione. Si tratta del meccanismo UE che applica una sorta di “aggiustamento” del costo della CO₂ alle importazioni di beni ad alta intensità di carbonio.
Dal 1° gennaio del 2026 è iniziata la fase definitiva: i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno acquistare certificati CBAM tramite il registro dedicato, in numero corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci e restituirli annualmente. Per le importazioni 2026, la prima dichiarazione con pagamento è prevista entro il 30 settembre 2027. Il meccanismo riguarda, in questa prima fase, settori ad alta intensità emissiva: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.
L’obiettivo è evitare il cosiddetto carbon leakage, cioè la delocalizzazione delle emissioni verso paesi con standard ambientali meno stringenti, mantenendo condizioni di concorrenza coerenti con l’EU ETS. Il prezzo dei certificati CBAM sarà collegato al prezzo medio settimanale delle quote ETS. In questo passaggio la qualità del dato emissivo diventa centrale: senza una misurazione solida, il costo del carbonio rischia di essere impreciso o contestabile.
Il primo nodo: conoscere le emissioni incorporate
La principale criticità è informativa. Molte imprese importatrici non dispongono infatti oggi di dati verificabili sulle emissioni generate negli impianti dei propri fornitori extra UE. "Molte imprese non dispongono oggi di informazioni affidabili sulle emissioni incorporate nelle merci che importano”, spiega a Materia Rinnovabile Laura Severino, Head of Decarb & Chain of Custody Product Management di RINA, società internazionale di ispezione, certificazione e ingegneria attiva nei servizi di verifica e conformità in ambito energetico e ambientale.
“A partire dalle emissioni incorporate per le merci importate per l'anno 2026, infatti, deriverà il costo dei certificati CBAM che gli importatori saranno tenuti a restituire entro il 30 settembre 2027. Fare effettuare una pre-verifica delle emissioni incorporate delle merci importate relative all’anno 2025 − pur non essendo l’anno di riferimento definitivo − può fornire un quadro preliminare indispensabile per colmare questo gap informativo”, aggiunge Severino.
Il problema è quindi strutturale: il CBAM richiede di calcolare le emissioni dirette e indirette per unità di prodotto, includendo anche eventuali precursori. In mancanza di dati effettivi, sono previsti valori di default, ma l’utilizzo di stime standard può comportare un costo più elevato rispetto a una quantificazione puntuale. Per questo la fase 2025 può diventare un banco di prova tecnico prima dell’impatto economico effettivo.
Continuità con l’ETS e ruolo dell’accreditamento
Il CBAM non nasce isolato, ma è stato costruito in coerenza con il sistema europeo di scambio delle emissioni. Emanuele Riva, vicedirettore generale di Accredia, dice a Materia Rinnovabile: "Il CBAM introduce un prezzo sul carbonio per alcune tipologie di merci importate, con l’obiettivo di garantire condizioni di concorrenza eque tra i produttori europei – già soggetti al sistema di scambio delle emissioni (EU ETS) − e quelli al di fuori dell’UE”. Accredia, Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in Italy e svolge un’attività di interesse pubblico a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
Nel sistema ETS, la verifica delle emissioni è affidata a soggetti accreditati. Il medesimo principio viene esteso al meccanismo alle frontiere. Riva ricorda: "Nel sistema EU ETS, in vigore da molti anni, le attività di verifica sono affidate a verificatori europei accreditati. Con la pubblicazione, nel novembre 2025, del Regolamento delegato (UE) 2025/2551, la Commissione europea ha definito le condizioni per la concessione dell’accreditamento, nonché per il controllo e la supervisione dei verificatori accreditati ai fini del CBAM. L’introduzione dell’obbligo di accreditamento dei verificatori anche nell’ambito del CBAM conferma la fiducia del legislatore nella qualità e nell’affidabilità del sistema di accreditamento”.
Il ruolo degli enti di accreditamento diventa quindi un elemento di stabilità. "Gli enti di accreditamento giocano un ruolo cruciale per garantire che le attività dei verificatori siano condotte in modo indipendente e competente”, spiega Riva. “Nel contesto del CBAM, è necessario che i verificatori dispongano delle competenze adeguate per comprendere i processi tecnici degli impianti e per valutare i confini specifici di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, in funzione dei beni prodotti”.
In confronto all’ETS, tuttavia, la dimensione internazionale introduce un ulteriore livello di complessità. "Rispetto all’esperienza maturata nell’ambito dell’EU ETS, le attività di accreditamento relative al CBAM risultano ancora più sfidanti. I verificatori possono infatti essere anche soggetti non europei, con conseguente aumento della complessità. Gli enti di accreditamento devono quindi disporre di risorse tecniche e competenze solide per garantire un controllo rigoroso nei paesi in cui tali verificatori operano.”
Dalla teoria alla pratica, cosa comporta una verifica CBAM
La traduzione operativa del meccanismo avviene in azienda. "Nell’ambito delle verifiche delle emissioni incorporate dichiarate dagli importatori a partire dal 2026, le imprese che utilizzino i valori effettivi per il calcolo dovranno prepararsi per ricevere una visita in loco da parte del verificatore accreditato”, spiega a Materia Rinnovabile Claudia Gistri, responsabile task force sostenibilità di Conforma, associazione di riferimento nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification), che rappresenta organismi operanti in regime di accreditamento o autorizzazione pubblica nelle attività di valutazione della conformità, ispezione, certificazione, prova e taratura.
“Il verificatore richiederà di valutare la comunicazione delle emissioni predisposta dal gestore (cioè dall’impresa): questa comunicazione dovrà essere predisposta a seguito dell’applicazione di un piano di monitoraggio che il gestore dovrà avere predisposto utilizzando i metodi indicati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, che potranno essere basati su calcoli o misure. Le emissioni verificate, espresse per unità funzionale, comprenderanno le emissioni dirette, di combustione e di processo, e le emissioni indirette, e dovranno essere quantificate sia a livello di impianto sia, cosa importante, a livello degli eventuali precursori; pertanto l’impresa dovrà fornire al verificatore il Piano di monitoraggio, la Comunicazione delle emissioni, e le evidenze a supporto dei dati utilizzati per il calcolo, effettuato per il periodo di riferimento”. Si tratta di un audit strutturato che implica analisi dei rischi, campionamenti e raccolta di evidenze.
Un meccanismo che si regge sulla qualità del dato
L’obiettivo della verifica è chiaramente definito. Gistri precisa: "Le verifiche CBAM hanno come obiettivo quello di fornire un giudizio indipendente in merito al fatto che le Comunicazioni delle emissioni siano complete ed esenti da inesattezze rilevanti (cioè i dati relativi alle emissioni non contengano inesattezze superiori a un valore chiamato “soglia di rilevanza”). È quindi fondamentale per il verificatore svolgere una analisi dei rischi, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, e attuare un piano di audit, campionamento e test, che permetta di raccogliere evidenze adeguate a esprimere tale giudizio”.
Un altro aspetto importante, per Gistri, “è che l’impresa riesca a rendere disponibili tutte le informazioni utili a supportare i numeri indicati nella Comunicazione: fonti e flussi, fattori di emissione, registrazioni delle misure e documentazione relativa agli apparecchi di misura, schemi di processo e collegamenti tecnici, prove contrattuali, procedure di monitoraggio e di controllo qualità dei dati, eccetera. Le verifiche CBAM non sono ancora iniziate, e si è in attesa delle indicazioni da parte dell’ente di accreditamento; ancora non è possibile evidenziare aspetti di criticità, ma il fatto che la verifica possa riguardare dati di emissione relativi a eventuali precursori prodotti da altri impianti, magari ubicati in altri paesi, sarà un aspetto di complessità i cui effetti sono ancora da comprendere”.
Il CBAM si presenta come uno strumento di politica climatica e commerciale. Nella pratica, è un sistema che funziona solo se la misurazione è coerente, la verifica indipendente e l’accreditamento solido. Dal 2026 il carbonio alle frontiere non sarà più solo un principio regolatorio. Sarà una voce economica determinata dalla qualità del dato.
In copertina: immagine Envato
