Sulla provinciale 40, tra Campomarino e Portocannone, ad aprile 2026 gli agricoltori del Basso Molise hanno organizzato un presidio davanti a terreni irrigui e produttivi, costruiti in anni di investimenti. Lì sorgerà un grande impianto agrivoltaico, già in possesso di tutte le autorizzazioni. Dal presidio è partita una richiesta precisa alla Regione: stabilire una volta per tutte dove gli impianti si possono fare e dove no.

Quella strada di campagna riassume la partita dell’agrivoltaico in Italia. Chi oggi vuole produrre energia solare su un terreno agricolo ha a disposizione una sola strada, i pannelli montati in alto sopra le coltivazioni, e su quella strada si è formata una coda lunghissima di progetti. Per governarla il legislatore ha previsto un tetto alla terra agricola che gli impianti possono occupare.

Per far rispettare un tetto, però, bisogna sapere in ogni momento quanta terra è già stata occupata, e lo strumento pensato per tenere quel conto attende ancora le regole che lo facciano funzionare, anche se a luglio la Corte costituzionale ha chiuso una contesa durata due anni. Il TAR del Lazio aveva infatti sollevato dubbi sul divieto di fotovoltaico a terra nelle aree agricole, introdotto nel 2024 dal Decreto agricoltura voluto dal ministro Francesco Lollobrigida. Con la sentenza 127/2026, la Consulta ha respinto quei dubbi. I giudici hanno osservato che il divieto riguarda soltanto i pannelli posati a contatto con il suolo, e che la tutela della terra coltivata copre le produzioni ordinarie insieme a quelle di pregio, perché è legata all'autosufficienza alimentare del paese. In un campo i pannelli possono stare solo se sollevati abbastanza da lasciar lavorare la terra sotto di loro.

Quanto sia “abbastanza” lo stabilisce la legge 4/2026, pubblicata in Gazzetta il 20 gennaio. Per la prima volta una norma primaria definisce l’impianto agrivoltaico come quello che garantisce la continuità delle attività agricole e pastorali sul terreno. I moduli vanno montati ad almeno 2,1 metri da terra, l’altezza che consente il passaggio di una trattrice, oppure a 1,3 metri dove pascola il bestiame. E almeno il 70% della superficie deve restare coltivabile.

A questi vincoli fisici la legge aggiunge un vincolo economico. Un professionista deve asseverare che l’impianto conserverà almeno l’80% della produzione lorda vendibile, cioè del valore di mercato di quello che l’azienda raccoglie e porta a vendere. Nei cinque anni successivi tocca al Comune verificare che il terreno resti agricolo. Chi non rispetta i patti deve ripristinare i luoghi e paga una sanzione che va da mille a centomila euro. Infine, ogni regione può destinare agli impianti una quota compresa tra lo 0,8% e il 3% della propria superficie agricola utilizzata (SAU) conteggiando anche i terreni su cui l'agrivoltaico è già installato.

Per capire i termini della contesa bisogna guardare ai contratti d’affitto. Un terreno ceduto per il fotovoltaico rende in genere fra i 3.000 e i 5.000 euro per ettaro all’anno, con canoni agganciati all’inflazione e durate di venticinque o trent’anni. Secondo Coldiretti, lo stesso ettaro affittato a un agricoltore per un seminativo rende circa 500 euro, un sesto. Per chi possiede dieci ettari la differenza supera i venticinquemila euro l’anno, garantiti per tre decenni. Quel canone va al proprietario, che spesso è una persona diversa da chi lavora la terra, e Coldiretti Torino ha denunciato una corsa ai terreni che fa salire i prezzi e toglie i campi agli agricoltori che li coltivavano in affitto.

La stessa pressione si vede sulla rete elettrica. A fine febbraio le richieste di connessione per nuovi impianti fotovoltaici valevano 144,57 GW, di cui circa la metà è attribuita all’agrivoltaico. Una settantina di gigawatt in attesa corrisponde a una volta e mezza tutto il fotovoltaico costruito in Italia in vent’anni, che a fine agosto ammontava a circa 47,7 GW. Le autorizzazioni procedono a un ritmo molto più lento: secondo le stime della società di consulenza Althesys, fra il 2021 e il 2024 si sono accumulati progetti agrivoltaici per 52,6 GW, e ne sono stati autorizzati 2,3, circa uno ogni ventitré.

Per misurare il tetto sulla terra agricola la legge 4/2026 ha previsto uno strumento preciso, e per capirne il peso conviene partire da quello che esiste già. Dal 2024 un decreto del Ministero dell’ambiente, il numero 320 del 17 settembre, regola la Piattaforma aree idonee, realizzata e gestita dal GSE (Gestore dei servizi energetici) e aperta nel maggio 2025. La piattaforma raccoglie le mappe, la classificazione delle aree, la caratterizzazione del territorio, l’anagrafe degli impianti a fonti rinnovabili di competenza del GSE, report e indicatori. Le regioni e le province autonome possono caricarvi i propri dati, che il GSE verifica e approva, e i comuni possono consultare quelli del proprio territorio.

La legge 4/2026 però chiede un passo ulteriore. Il nuovo articolo 12-bis del Testo unico sulle rinnovabili prevede una piattaforma presso il ministero, collegata a quella del GSE e al sistema che monitora gli obiettivi climatici nazionali, e dentro di essa un contatore nazionale della SAU utilizzata per impianti a fonti rinnovabili, alimentato dalle informazioni territoriali delle regioni. Le regole di funzionamento sono affidate a un nuovo decreto ministeriale, da concordare in Conferenza unificata. A otto mesi dalla legge, quel decreto è ancora atteso.

La distanza fra i due strumenti si capisce pensando a un conto in banca. Gli archivi del GSE somigliano a una scatola di scontrini: ognuno registra un impianto, il suo indirizzo, la sua taglia, i metri quadrati che occupa. Il contatore previsto dalla legge funziona come il saldo, cioè il totale aggiornato di quanta superficie classificata come agricola dalle mappe di ciascuna regione è stata consumata, da confrontare con il limite che la legge consente di spendere. Per arrivare al saldo serve un lavoro di incrocio. Le superfici dei singoli impianti vanno sovrapposte alle carte regionali della SAU, ogni regione deve leggere quelle carte con gli stessi criteri delle altre, e il risultato deve stare in un unico registro nazionale consultabile.

Oggi nessuno tiene quel saldo, e, senza saldo, ogni pezzo della costruzione normativa procede a vista. Le regioni stanno approvando leggi con tetti precisi, l’Emilia-Romagna, per esempio, ha fissato un limite pari al 2,5% della superficie agricola locale, ma ciascuna li calcola con i propri strumenti, senza un registro comune che renda confrontabili i numeri di Bologna con quelli di Bari. Gli operatori, prima di presentare un progetto, avrebbero bisogno di sapere quanto spazio resta in quel territorio, mentre oggi lo scoprono durante l’istruttoria. I comuni, che per cinque anni devono verificare che sotto i pannelli si coltivi ancora, iniziano i controlli senza una fotografia ufficiale dello stato dei campi prima dei pannelli. Il limite dello 0,8-3% somiglia così a un limite di velocità scritto sul cartello in attesa che qualcuno monti il tachimetro.

Dal punto di vista degli incentivi, è intervenuto il PNRR: La misura dedicata all’agrivoltaico copre a fondo perduto fino al 40% dell’investimento e vi aggiunge una tariffa ventennale sull’energia immessa in rete, che finisce nelle bollette dei consumatori. Il Piano chiedeva di realizzare 1,04 GW, e al primo bando i progetti ammessi hanno raggiunto 1.548 MW, quasi la metà in più del necessario.

In quella graduatoria convivono due mondi. I registri riservati agli agricoltori, per impianti fino a un megawatt, e le aste aperte a qualunque operatore hanno accolto lo stesso numero di progetti, 270 ciascuno. Le aste però pesano 1.369 MW e i registri 179, e un impianto all’asta è in media otto volte più grande di uno a registro.

Anche il calendario europeo si è adattato ai tempi dei cantieri. In origine l’obiettivo del 30 giugno 2026 coincideva con impianti funzionanti. Con la revisione del Piano è diventato sufficiente che il GSE firmasse le concessioni con i beneficiari, mentre agli impianti restano 24 mesi per entrare in esercizio. La scadenza di Bruxelles si è chiusa così su una scrivania, e nei campi i lavori potranno proseguire fino al 2028.

Fuori dal PNRR c’è il decreto FER X, firmato a giugno, che mette a disposizione 37,15 GW di nuove rinnovabili fino al 2030 e comprende anche l’agrivoltaico. Per le aziende agricole conta soprattutto la corsia ad accesso diretto, riservata agli impianti fino a un megawatt, che evita la competizione delle aste.

Dietro tutto il tema economico c’è la tutela del terreno: il gruppo dell’Università Cattolica di Piacenza, che da oltre dieci anni studia l’agrivoltaico, ha seguito la soia in Pianura Padana sotto un impianto commerciale con pannelli rotanti e ha registrato un calo medio della resa dell’8%. Il problema più serio riguarda le macchine: quando gli attrezzi passano a fatica fra le file di sostegni, l’efficienza delle lavorazioni scende fino al 45% del normale, e le fasce di rispetto attorno ai pali possono sottrarre alla coltivazione fino al 30% del terreno.

L’ombra dei pannelli si comporta come l’irrigazione: contano la dose e l’ora. Per sapere se un impianto mantiene le promesse agricole servono alcune stagioni di raccolti misurati e dati accumulati nel tempo, gli stessi dati che dovrebbero alimentare i controlli dei comuni. I dati che ancora tutti stanno aspettando.

 

In copertina: foto di Nicolas Kovarik, CE - Service audiovisuel © European Union, 2025