Secondo il Climate Risk Index 2025 di Germanwatch, l’Italia è al primo posto in Europa per danni causati da eventi climatici estremi negli ultimi trent’anni. Frane, alluvioni, incendi e ondate di calore hanno provocato oltre 38.000 vittime e generato perdite economiche per 60 miliardi di dollari, collocando il nostro paese tra i più esposti al mondo.
Nonostante questo scenario, la diffusione della copertura assicurativa tra le imprese italiane resta ancora limitata: solo il 7% delle PMI è oggi assicurato contro calamità naturali. I livelli di sottoassicurazione raggiungono il 98% per i terremoti e il 97% per le alluvioni, confermando un divario da colmare con urgenza. E in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, che cade oggi giovedì 5 giugno, l’Italian Insurtech Association (IIA) richiama l’attenzione sull’importanza della protezione assicurativa contro eventi climatici estremi, sempre più frequenti e impattanti anche nel contesto italiano.
La Legge di Bilancio 2024 ha però introdotto un passaggio fondamentale in questa direzione: l’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali per le PMI, in vigore dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese iscritte al Registro delle imprese, comprese quelle con sede all’estero, ma con organizzazione stabile in Italia.
Era prevedibile che saremmo arrivati a questa sorta di “R.C. Catastrofi”: un’assicurazione obbligatoria che impone la copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali, ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Ovviamente il problema esiste, e con la diffusione degli eventi estremi dovuta all’emergenza climatica è sempre più pressante, a maggior ragione in un paese complesso dal punto di vista del dissesto idrogeologico come l’Italia.
Secondo un’altra stima dell’ANIA, su un totale di 4,5 milioni di imprese circa il 52% è assicurato contro il rischio incendio, ma solo il 5% (e la stragrande maggioranza delle imprese piccole o piccolissime) dispone di una polizza, spesso parziale, contro rischio terremoti, alluvione o entrambi.
Come sostiene Italian Insurtech Association, l’evoluzione dell’insurtech consente oggi di accedere a polizze più personalizzate, rapide da attivare e supportate da strumenti digitali avanzati (come immagini satellitari, sensoristica IoT, AI per la valutazione del rischio).
Questo rende l’assicurazione non solo più accessibile, ma anche più efficace nel prevenire e gestire i danni, riducendo significativamente i tempi di liquidazione dei sinistri e garantendo un risarcimento più veloce e trasparente per le imprese colpite.
“Promuovere la cultura della prevenzione e della protezione, anche attraverso strumenti assicurativi innovativi, è oggi una priorità”, dice Simone Ranucci Brandimarte, presidente di IIA. “In un paese così esposto ai rischi climatici, dotarsi di adeguate coperture significa tutelare le imprese, l’economia e il tessuto sociale. In tal senso è fondamentale anche un supporto istituzionale per promuovere l’educazione assicurativa e far comprendere il valore di questa protezione. L’innovazione tecnologica sta trasformando il settore assicurativo, offrendo polizze più personalizzate e una gestione più efficiente del rischio, rendendo l’assicurazione un vero alleato strategico per le imprese.”
Come si legge nel testo della legge di conversione del decreto-legge 39/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio scorso, le coperture assicurative dovranno essere conformi al valore di ricostruzione a nuovo degli immobili eventualmente danneggiati da catastrofi ambientali, contenere il costo di rimpiazzo dei bene mobili non più utilizzabili e il costo per il ripristino delle condizioni originarie dei terreni.
Per i beni in locazione, la legge dispone che, nel caso in cui l’obbligo di stipula della polizza gravi sull’imprenditore conduttore, l’indennizzo debba essere erogato al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo è tenuto a destinare le somme ricevute al ripristino dei beni danneggiati o compromessi.
Qualora il proprietario non adempia a tale obbligo, l’imprenditore assicurato ha diritto a un ristoro per il lucro cessante, fino a un massimo del 40% dell’importo percepito dal proprietario a titolo di indennizzo. Sugli immobili abusivi la normativa precisa che possono essere assicurati solo se costruiti sulla base di un valido titolo edilizio, se completati in un periodo in cui il titolo non era richiesto o se oggetto di sanatoria, anche qualora la relativa procedura sia ancora in corso. In tutti gli altri casi, tali immobili non danno diritto ad alcun indennizzo né possono accedere a misure di sostegno pubblico.
Infine, la norma prevede un monitoraggio sui prezzi dei premi assicurativi con l’obiettivo di evitare possibili fenomeni speculativi. Sarà il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, ad avere questo compito e prevenire distorsioni nel mercato delle polizze.
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