L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha novanta giorni per fermarsi. Per riaccenderla servirà togliere l'amianto da dentro le pareti dei cowper degli altoforni, dove fa da isolante termico tra la corazza metallica e i mattoni refrattari e dove il gestore sostiene che possa restare fino a fine vita tecnica degli impianti. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, presidente e relatrice Marianna Galioto con le consigliere Rossella Milone e Cristina Ravera, ordinando a Ilva spa, Acciaierie d'Italia e Acciaierie d'Italia Holding, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento.

Il termine decorre dall'ultima comunicazione del provvedimento e serve a completare le operazioni di spegnimento in sicurezza, sotto la sorveglianza dell'autorità di controllo. La ripresa è affidata all'iniziativa delle società, Ilva come proprietaria e Acciaierie d'Italia come gestore, a due condizioni: rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti e adozione delle misure necessarie a ricondurre le emissioni di PM10 e PM2,5 entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate annue.

È il secondo grado dell'inibitoria collettiva promossa ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile da un gruppo di cittadini tarantini, l'associazione Genitori tarantini, assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, con l'adesione di Codacons, Gruppo di Intervento Giuridico e Regione Puglia. Il Tribunale di Milano, con il decreto 1004 del 26 febbraio scorso relatore Angelo Mambriani, aveva già disposto la sospensione a partire dal 26 agosto 2026, lasciando però al gestore una via d'uscita procedurale: bastava chiedere un'integrazione dell'Autorizzazione integrata ambientale che fissasse tempi certi e brevi per gli studi di fattibilità e i cronoprogrammi già previsti. La Corte d'Appello ha sostituito quell'impegno di carattere formale con due risultati materiali da raggiungere. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma del provvedimento di primo grado.

L'amianto e il divieto di proroghe

Nel 2017 lo Stato aveva imposto di portare via tutto l'amianto dallo stabilimento entro il 23 agosto 2023. La prescrizione stava in un decreto della presidenza del Consiglio che vale anche come autorizzazione ambientale, e prevedeva un programma di rimozione con il calendario dei lavori. A pochi mesi dalla scadenza il gestore ha chiesto di riscrivere quel calendario, spiegando che una parte del materiale sarebbe rimasta dov'era fino alla fine della vita degli impianti. Il ministero dell'Ambiente ha detto sì con un decreto dell'agosto 2023, appoggiandosi a un rapporto dell'ISPRA che, osserva la Corte, riporta le rassicurazioni del gestore sull'assenza di rischio senza allegare le misurazioni che dovrebbero sostenerle. L'autorizzazione rilasciata nel luglio 2025, quella oggi in vigore, dell'amianto non parla più: la questione risulta archiviata come già risolta da quel decreto ministeriale.

Da qui parte il ragionamento dei giudici, che è di buon senso amministrativo. Se nel 2017 lo Stato ha ordinato di rimuovere tutto l'amianto, allora lo considerava pericoloso e considerava la rimozione l'unico modo per evitare che le fibre si disperdessero. Nove anni dopo il materiale è ancora al suo posto e l'autorizzazione in vigore non fissa più alcun termine, quindi la scadenza è stata spostata una volta di più. È quello che vieta la sentenza con cui la Corte di giustizia europea, il 25 giugno 2024, ha risposto alle domande che le aveva rivolto lo stesso Tribunale di Milano (causa C-626/22): quando un impianto presenta pericoli gravi per la salute, le proroghe ripetute dei termini per mettersi in regola sono illegittime e l'attività va sospesa. La stessa sentenza aggiunge che chi rilascia l'autorizzazione deve considerare tutte le sostanze nocive che l'impianto può emettere, e nell'atto del 2025 l'amianto non compare.

Sulle quantità le carte non parlano la stessa lingua. Il programma di rimozione del 2017 censiva 2.140 tonnellate di amianto nello stabilimento, il decreto riporta 6.780 chili già smaltiti e oltre 2.000 chili ancora chiusi dentro i cowper. Le unità di misura cambiano da un passaggio all'altro e il dato sul residuo resta da verificare fuori dalle carte del processo.

Le polveri sottili e un equivoco già in circolazione

Molte agenzie hanno scritto che la Corte ha ordinato lo spegnimento per emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. Il decreto muove dalla premessa opposta e la usa come argomento centrale: i valori limite del decreto legislativo 155/2010 negli anni sono stati rispettati, e questo per i giudici non dimostra alcuna assenza di rischio. Le valutazioni di danno sanitario del 2017, 2018, 2020, 2021 e 2023 registrano nelle aree prossime allo stabilimento eccessi di mortalità e di ospedalizzazione significativamente superiori a quelli di zone poco distanti, e li registrano mentre la produzione viaggiava intorno ai tre milioni di tonnellate, con due soli altoforni spesso in alternanza. Il rispetto di quei limiti, scrive la Corte, non è idoneo a scongiurare il rischio sanitario.

Il vero bersaglio sono le prescrizioni 40 e 232 dell'AIA 2025, che dispongono per PM10 e PM2,5 un monitoraggio definito conoscitivo. Dopo cinque autorizzazioni, dal 2011 al 2025, i quantitativi emessi restano ignoti, e di conseguenza mancano sia i valori limite di emissione sia gli interventi impiantistici per rispettarli. La Corte legge il monitoraggio perenne come una proroga di fatto, destinata a durare quanto l'AIA, che scade nel 2037. Il richiamo alla decarbonizzazione rafforza il ragionamento: il documento firmato nell'agosto 2025 da ministeri ed enti locali indica un percorso verso i forni elettrici senza vincolo cogente con la prosecuzione del ciclo integrale, e la sola previsione di decarbonizzare presuppone l'insostenibilità dell'assetto attuale.

Dove il decreto tiene e dove può cedere

Il ragionamento dei giudici è difficile da smontare. Amianto e polveri sottili camminano su gambe separate, ciascuna sufficiente da sola a fermare l'area a caldo, così chi vorrà ribaltarlo in Cassazione dovrà vincere due volte. L'autorizzazione del 2025 resta in piedi, il giudice l'ha soltanto messa da parte nei punti che riguardano questa causa, usando un potere che il giudice civile ha da una legge del 1865 e che la Cassazione ha confermato nel 2024. Sulla competenza il collegio si appoggia a una giurisprudenza che negli anni non ha conosciuto voci contrarie: quando in gioco c'è la salute decide il giudice ordinario, anche se l'attività risulta in regola con tutte le carte della pubblica amministrazione. Cade anche l'obiezione che l'amministrazione straordinaria mettesse lo stabilimento al riparo dalle azioni dei privati, perché i cittadini non chiedono risarcimenti e non si mettono in fila fra i creditori.

Le difficoltà arrivano quando dalle ragioni si passa agli ordini pratici, cioè alle righe finali che dicono alle società cosa devono fare. "Limiti di sicurezza" per le polveri sottili è una formula senza numeri, quindi nessuno può stabilire in anticipo quando la condizione sarà soddisfatta, e questo in un decreto che poche pagine prima respinge l'accusa di genericità rivolta alle domande dei cittadini. Sull'amianto l'ostacolo è fisico: tirarlo fuori dalle pareti dei cowper vuol dire smontare gli altoforni, operazione che si fa quando un altoforno arriva a fine corsa, e la sospensione può quindi prolungarsi per ragioni di ingegneria anche quando nessun giudice la impone più. Ilva porterà poi in Cassazione l'argomento della competenza, sostenendo che ordinare comportamenti che dipendono da una nuova autorizzazione significa entrare nelle scelte del ministero.

C'è infine chi dovrebbe muoversi per riaccendere. Sono società in amministrazione straordinaria, gestite da commissari nominati dal governo, con la gara di vendita ferma da quando la trattativa in esclusiva con il fondo statunitense Flacks Group si è arenata sulle garanzie finanziarie. Lo stabilimento produce intorno ai due milioni di tonnellate l'anno, circa quattromila dipendenti sono in cassa integrazione, l'altoforno 1 è sotto sequestro dall'incendio del maggio 2025.

Sul clima i cittadini hanno perso in entrambi i gradi, e la Corte respinge la richiesta di un piano industriale di abbattimento del 50% dei gas serra con motivazioni quasi tutte processuali. L'Accordo di Parigi vincola gli Stati e non le imprese, il regolamento 2021/1119 ha carattere programmatico, la questione di costituzionalità sugli articoli 2, 9 e 32 è inammissibile perché non indica quali norme ordinarie dovrebbero cadere, il precedente KlimaSeniorinnen è invocato con un solo passaggio estratto dalla motivazione, la sentenza 20381/2025 delle Sezioni Unite riguarda soltanto la giurisdizione. Manca, secondo il collegio, l'allegazione degli effetti sul clima delle emissioni di quel singolo stabilimento e del superamento dei limiti di scambio delle quote ETS. La porta viene chiusa sul modo in cui la domanda è stata scritta, e resta socchiusa per chi la scriverà diversamente. La soccombenza su questo capo è costata ai ricorrenti la compensazione integrale delle spese in un giudizio che hanno vinto.

Un dettaglio dice quanto sia stretto il filo su cui corrono queste vicende. Il reclamo di Acciaierie d'Italia rischiava l'improcedibilità perché iscritto a ruolo un giorno dopo la scadenza, essendo mancata la prova del versamento di 43 euro di contributo unificato. La Corte ha concesso la rimessione in termini presumendo che la parte, se avvisata prima, avrebbe rimediato in giornata.

Il termine dei novanta giorni decorre dall'ultima comunicazione. Il tavolo permanente sull'ex Ilva è convocato a Palazzo Chigi per il 28 luglio. Un nuovo intervento legislativo che riapra i termini andrebbe a sbattere contro la stessa pronuncia di Lussemburgo che ha portato fin qui.