Il nuovo quadro europeo per gli appalti pubblici, il Public Procurement Act, atteso dalla Commissione europea per oggi, 9 settembre, si configura come un regolamento volto a ridisegnare il quadro europeo degli appalti pubblici. L’obiettivo di Bruxelles è semplificare e armonizzare norme e procedure, integrando in modo sistematico aspetti legati alla sostenibilità, alla resilienza, agli obiettivi sociali e alla provenienza di alcune tecnologie.
La portata di questa riforma è significativa considerando che gli appalti pubblici valgono oggi circa il 16% del PIL dell'Unione, pari a circa 2.500 miliardi di euro l'anno. Si tratta di una capacità di spesa enorme, in grado di orientare interi mercati e di crearne di nuovi. Eppure, questa leva resta oggi largamente inutilizzata: il 55% delle gare d'appalto nell'UE continua a essere aggiudicato esclusivamente sulla base del prezzo più basso, senza alcuna considerazione per qualità, sostenibilità o resilienza.
Il Public Procurement Act intende sopperire a questa inefficienza proponendo di sostituire il criterio del prezzo più basso con quello del miglior rapporto qualità-prezzo. Secondo diverse anteprime del testo, la qualità dovrà pesare almeno il 30% dei punti totali di una gara, e almeno il 50% nei contratti a maggiore intensità di manodopera. È un cambiamento sicuramente auspicato, tuttavia, superare il criterio del prezzo più basso non equivale a favorire automaticamente la sostenibilità.
Per individuare l’offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici potranno fare riferimento a una pluralità di criteri. Tra questi rientrano aspetti ambientali e sociali, ma anche requisiti legati alla sicurezza, alla resilienza e alla preferenza europea. Tuttavia, dalle informazioni disponibili non emerge che il regolamento attribuisca una priorità specifica agli obiettivi climatici, né che preveda un percorso volto a rafforzarne progressivamente il peso nelle procedure di gara.
Anche gli strumenti pensati per orientare le scelte delle amministrazioni mostrano dei limiti. Il testo fa riferimento, dove disponibile, al marchio Ecolabel dell'UE. Si tratta di una certificazione volontaria che è disponibile solo per alcune categorie di prodotti e costruita su un approccio multicriterio in cui le emissioni climalteranti non hanno un ruolo centrale.
Il risultato di questa impostazione è che ogni amministrazione resterà libera di costruire il proprio bando come meglio crede, gara per gara, anche ignorando del tutto il clima. Il superamento del prezzo più basso rischia così di restare un cambiamento più formale che sostanziale.
Un'impostazione ben diversa da quanto previsto dall’Industrial Accelerator Act, che per alcuni materiali ad alta intensità energetica introduce requisiti low-carbon specifici, rendendo la performance emissiva un elemento esplicito di accesso al mercato degli appalti pubblici e agli incentivi pubblici.
Resta aperta, ed è decisiva, la questione di come verranno definiti in concreto i criteri low-carbon. La metodologia non è stata ancora presentata, ma la sua coerenza con gli altri strumenti della politica climatica europea determinerà l'efficacia reale della riforma. Costruirla a partire da metodologie già collaudate, come quelle dell'EU ETS, il sistema europeo per lo scambio di quote di CO₂, e mantenerla allineata con il CBAM, la Tassonomia europea e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) significa poter contare su dati già consolidati e su un sistema di rendicontazione di emissioni coerente lungo tutto il quadro normativo europeo, evitando nuovi oneri amministrativi per le imprese.
Un altro elemento fondamentale affinché il Public Procurement Act si traduca concretamente in maggiore competitività ed efficienza è il rafforzamento delle capacità amministrative degli enti che gestiscono le gare. A questo il regolamento dedica un capitolo apposito. L'efficacia di qualsiasi riforma degli appalti pubblici non dipende solo dalla qualità delle norme scritte a Bruxelles, ma anche dalla capacità reale delle amministrazioni, spesso con risorse limitate, di applicarle sul territorio. Una norma ambiziosa, in assenza delle competenze e delle capacità necessarie per attuarla, rischia di produrre risultati solo sulla carta, lasciando immutate le pratiche nella realtà.
Il nuovo Public Procurement Act arriva quindi a un bivio. Da un lato, offre all'Unione l'occasione di trasformare migliaia di miliardi di domanda pubblica in una leva concreta per decarbonizzazione e competitività industriale, proprio mentre l'industria europea cerca mercati stabili per le tecnologie pulite in cui ha investito. Dall'altro, il testo presenta un rischio concreto: se la qualità è definita da una pluralità di criteri tra loro equivalenti, senza alcuna gerarchia, questo passaggio rischia di ridursi a un escamotage cosmetico. Le stazioni appaltanti potrebbero continuare, nella sostanza, ad aggiudicare le gare all'offerente con il prezzo più basso, limitandosi a scegliere, di volta in volta, il criterio di qualità più comodo per giustificare quella specifica aggiudicazione.
La differenza tra queste due strade si giocherà dunque su tre elementi: una gerarchia esplicita che dia priorità ai criteri low-carbon, invece di collocarli tra molte opzioni equivalenti; una metodologia di calcolo delle emissioni coerente con i sistemi di rendicontazione già esistenti; e un investimento reale nelle capacità amministrative degli enti appaltanti, senza il quale anche le regole migliori rischierebbero di rimanere fini a sé stesse.
Il testo di oggi chiarirà fino a che punto la Commissione intenda davvero usare il proprio potere d'acquisto come strumento di politica industriale e climatica. Ma la parola definitiva spetterà al negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio nei prossimi mesi: è lì che si deciderà se un'occasione simile verrà colta, o semplicemente rinviata.
In copertina: immagine Envato
